LavoroL’OAM guarda ai giovani per il 2022 con varie agevolazioni

L’OAM guarda ai giovani per il 2022 con varie agevolazioni

Niente contributi per gli under 30 che si iscrivono agli elenchi degli agenti e per i neo-assunti come collaboratori o dipendenti nati dal 1992 in poi.

Incentivare il contributo positivo che i giovani possono dare alla professione degli intermediari del credito. Con questo obiettivo l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, ha deciso di esentare dal pagamento della quota gli Agenti ‘under 30’ che si iscrivono al relativo Elenco (compresa la sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) per l’anno 2022. Analoga esenzione è prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di mediazione comunicati nel 2022.

La novità è contenuta in una delle tre circolari, che stabiliscono le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri per il 2022: i contributi tornano allo stesso livello del 2020, dopo la riduzione decisa dall’Organismo per il 2021, a causa della pandemia.

La circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti nati dal 1992 in poi che hanno ottenuto l’iscrizione all’Elenco Agenti in attività finanziaria tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 ed i soggetti che hanno comunicato all’Organismo l’inizio di un rapporto di collaborazione con ‘under 30’, nello stesso periodo sopra richiamato, versando i relativi contributi di iscrizione per il 2021, hanno diritto al rimborso di quanto precedentemente versato.

Per quanto riguarda la restante platea degli iscritti negli Elenchi e Registri alla data del 31 dicembre 2021 dovrà versare i contributi annuali di iscrizione entro il 28 febbraio 2022. Per i soli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, sono tenuti al pagamento anche gli iscritti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”. Coloro che presenteranno istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2022 dovranno versare i contributi di iscrizione al momento dell’istanza stessa. Non devono, invece, versare il contributo di rinnovo per il 2022 i soggetti iscritti dopo il 1° novembre 2021, che abbiano effettuato i relativi versamenti di iscrizione, o coloro che presentino istanza di cancellazione entro il 28 febbraio 2022.

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